STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DEGLI ECCIDI NAZIFASCISTI DI MARZABOTTO, GRIZZANA, MONZUNO 1944
TITOLO I°
(COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA)
Articolo 1
Che assume la forma e la sostanza di una associazione privata.
Articolo 2
L’Associazione
ha sede nell'ambito territoriale dei comuni di Marzabotto, Grizzana,
Monzuno della Provincia di Bologna. Attualmente è stabilita in
Marzabotto (BO) in via Matteotti, 1 c/o il parco Storico di Monte Sole.
Articolo 3
L’Associazione ha come scopo quello di coordinare la tutela legale dei
Familiari delle Vittime degli eccidi perpetrati nei territori di
Grizzana, Marzabotto, Monzuno e zone limitrofe nei procedimenti da
celebrarsi dinanzi all’Autorità Giudiziaria militare, ora competente,
e/o dinanzi ad altra Autorità Giudiziaria anche ordinaria, sia in sede
civile che in sede penale.
L’Associazione chiederà ai legali individuati di rinunciare a
richiedere onorari ai Famigliari delle Vittime che si costituiranno
parte civile e di ciò hanno avuto assicurazione dagli stessi.
A seconda delle proprie disponibilità economiche l’Associazione regolerà il rapporto con i legali.
L’Associazione al fine di perseguire nel modo migliore e più efficace i
predetti scopi, si farà promotore presso gli Enti territoriali
competenti di richieste di tutta la documentazione amministrativa
necessaria ed a svolgere le attività di ordine burocratico e provvederà
a dare ogni informazione utile e necessaria ad ogni membro.
L’Associazione, unitamente agli Enti territoriali competenti,
promuoverà altresì la partecipazione fattiva dei Familiari delle
Vittime alle udienze presso tutte le sedi giudiziarie, pubbliche e
istituzionali, coordinando ed organizzando ogni attività utile al fine
di garantire il predetto scopo e stimolando inoltre la partecipazione
delle giovani generazioni delle comunità locali alle predette attività,
favorendo l’incontro di ogni propria iniziativa con iniziative
giovanili affini.
L’Associazione si farà altresì promotorice di ogni attività e/o
iniziativa volta a dare impulso alla salvaguardia della verità e della
memoria storica degli eccidi nonché alla tutela di tutti i diritti dei
superstiti, dei familiari delle vittime e degli eredi.
L’Associazione dei Familiari si farà promotrice di ogni iniziativa
utile ed orientata a garantire l’informazione e la partecipazione dei
superstiti, dei familiari delle vittime e degli eredi ad ogni
iniziativa relativa alla tutela legale dei loro diritti, alla loro
informazione in ordine ad iniziative culturali, di impegno civile e di
ogni altra attività o iniziativa di rilievo pubblico che riguardi la
memoria dei caduti e ogni attività relativa presso i luoghi degli
eccidi.
TITOLO II°
(COMPONENTI)
Articolo 4
L’Associazione dei Familiari è composta dai superstiti, dai Familiari
delle Vittime degli eccidi nazifascisti di Marzabotto e zone limitrofe
del Settembre-Ottobre 1944, e da persone fisiche e giuridiche che si
prefiggono e perseguono gli scopi indicati.
L’Assemblea dei Familiari delle Vittime, con delibera assunta a
maggioranza, ha facoltà di attribuire a persone fisiche o giuridiche il
titolo di membro onorario dell’Associazione stessa.
Articolo 5
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ed
esige che le attività degli aderenti non siano contrastanti con le
finalità di cui allo Statuto ed avvengano sempre nel rispetto delle
leggi vigenti.
L’adesione all’Associazione non comporta l’adempimento di alcuna
formalità, non comporta nessun onere di spesa e può avvenire mediante
richiesta orale o scritta formulata al Consiglio Direttivo che verificherà l’effettiva volontà adesiva alle
finalità statutarie.
L’adesione all’Associazione è annotata in apposito registro "libro soci".
Il registro dei soci è tenuto presso
la sede dell’Associazione ed è consultabile da ogni membro, nel
rispetto della legge sulla privacy.
Articolo 6
1. L'Assemblea degli Associati.
2. Il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea si riunisce di norma, nel secondo semestre, una volta all'anno e nomina il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il tesoriere, il segretario, che resteranno in carica tre anni.
Articolo 7
L'Assemblea
dell'Associazione dei familiari riconprende quella dei componenti del
precedente Comitato Familiari autoconvocatosi per la prima volta a
Marzabotto in data 4 gennaio 2006, di tutte le parti civili, costituite
nel processo penale di primo grado giunto a sentenza il 13 gennaio 2007
e di tutti coloro che hanno chiesto di aderire..
Articolo 8
Le
delibere delle Assemblee e quelle del Consiglio Direttivo saranno prese
a maggioranza degli intervenuti. Per modificare l'Atto
Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli
Associati aventi diritto al voto, con voto favorevole dei due terzi
dei presenti, in prima convocazione. In seconda Convocazione con la
maggioranza dei presenti. Gli Associati che non potranno partecipare
alle assemblee potrenno essere rappresentati da altri Associati
mediante delega. Ad ogni riunione dell'Assemblea verrà redatto un
apposito verbale da un segretario all'uopo nominato tra i componenti
dell'Assemblea, sottoscritto dal segretario medesimo e dal Presidente.
Tutte le iniziative da prendere saranno discusse dal Consiglio
Direttivo.
Articolo 9
L’Associazione dei Familiari delle Vittime non persegue finalità di lucro.
L’Adesione all’associazione non comporta alcun onere di natura economica.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili
che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o
contributi da parte di enti pubblici e privati, Associazioni e
Fondazioni o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.
Articolo 10
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di legge in materia.
Il presente statuto è approvato dall’Assemblea dei famigliari con voto palese e unanime dei presenti riunitasi a Marzabotto il 7 Aprile 2007 e modificato con Assemblea dei familiari riunitasi a Marzabotto in data 13 dicembre 2008.